TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART .37
(Dipendenti)
L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L.266/91
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento adottato dall’organizzazione;
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
ART .38
(Collaboratori di lavoro autonomo)
L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo;
I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalle leggi e regolamenti vigenti;
I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento)assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi;