TITOLO VIII

 

DIPENDENTI E COLLABORATORI

 

ART .37

(Dipendenti)

L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L.266/91

 

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito

regolamento adottato dall’organizzazione;

 

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

 

ART .38

(Collaboratori di lavoro autonomo)

L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo;

I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalle leggi e regolamenti vigenti;

I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento)assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi;