TITOLO VII

 

LE CONVENZIONI

ART .34

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo;

 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede

dell’organizzazione.

 

ART .35

(Stipulazione della convenzione)

 

La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

 

ART .36

(Attuazione della convenzione)

Il Comitato esecutivo delibera (oppure: il presidente decide) sulle modalità di attuazione della convenzione.