TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART .34
(Deliberazione delle convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo;
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede
dell’organizzazione.
ART .35
(Stipulazione della convenzione)
La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.
ART .36
(Attuazione della convenzione)
Il Comitato esecutivo delibera (oppure: il presidente decide) sulle modalità di attuazione della convenzione.