TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE ( O I BENI)
ART .24
(Indicazioni delle risorse)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
beni, immobili, e mobili;
contributi e quote associative;
donazioni e lasciti;
proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.
ART .25
(I beni)
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati
nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è
depositato
presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria la vita, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguano
scopi analoghi.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART .26
Contributi)
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita
dall’assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone
fisiche go
giuridiche estranee all’associazione.
.
ART . 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
ART . 28
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita
voce del bilancio dell’organizzazione ;
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione e con i
principi della L.266/91;
ART . 29
(Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione,
saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente
utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.