TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE ( O I BENI)

 

ART .24

(Indicazioni delle risorse)

 

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

beni, immobili, e mobili;

contributi e quote associative;

donazioni e lasciti;

proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.

 

ART .25

(I beni)

1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati
nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato

presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria la vita, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a

favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguano

scopi analoghi.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per

la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART .26

Contributi)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita

dall’assemblea.

 

2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche go
giuridiche estranee all’associazione.

 

 

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ART . 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.

 

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.

ART . 28

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita

voce del bilancio dell’organizzazione ;

2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione e con i

principi della L.266/91;

ART . 29

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione,

saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente

utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.