TITOLO IX

 

LA RESPONSABILITA’

 

ART .39

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

 

Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della L.266/91.

ART .40

(Responsabilità della organizzazione)

 

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART .41

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.