TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’
ART .39
(
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della L.266/91.
ART .40
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART .41
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.