TITOLO III
GLI ADERENTI
( oppure: gli associati)ART. 8
( Ammissione)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente, e per sua delega da delibera specifica dell'organo direttivo.
ART. 9
(Diritti)
Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
Gli aderenti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
ART
. 10(Doveri)
Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione,è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale).
ART. 11
(Esclusione)
L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
L'esclusione è deliberata con decisione dell'organo direttivo, è ammessa la possibilità di appello all'assemblea, che delibererà normalmente con voto palese, o previa delibera con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.