Capo II:
Il comitato esecutivo
ART . 18
(Composizione)
1 . Il comitato esecutivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea
tra gli
aderenti (tra i propri componenti).
2 . Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.
ART 19
(Presidente del comitato esecutivo)
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del comitato esecutivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del comitato.
ART . 20
(Durata e funzioni)
Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato d’assemblea, con la maggioranza di voto dei presenti.
Il comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei
presenti.