Capo II:


Il comitato esecutivo

 

ART . 18

(Composizione)

1 . Il comitato esecutivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra gli
aderenti (tra i propri componenti).

 

2 . Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.

ART 19

(Presidente del comitato esecutivo)

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del comitato esecutivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del comitato.

 

ART . 20

(Durata e funzioni)

Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato d’assemblea, con la maggioranza di voto dei presenti.

 

Il comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente.

3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei
presenti.