CAPO I :

l'assemblea

 

ART. 13

(Composizione)

1 . L' assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.

ART .14

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione.

2 . Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente la data e l'ora
di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da
inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART . 15

(Validità della assemblea)

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

 

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

 

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro

Responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

 

ART .16

(Votazione)

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.

 

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

 

ART . 17

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal segretario scelto tra i componenti dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.

 

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.

Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e trarne copia).