CAPO I :
l'assemblea
ART. 13
(Composizione)
1 . L' assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
L' Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.
ART .14
(Convocazione)
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione.
2 . Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente la data e
l'ora
di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da
inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
ART . 15
(Validità della assemblea)
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro
Responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).
ART .16
(Votazione)
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).
ART . 17
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal segretario scelto tra i componenti dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e trarne copia).